L'imprenditore in maniera pienamente collaborativa deve fornire all’esperto tutte le informazioni in suo possesso al fine di consentirgli di verificare l'effettiva sussistenza del presupposto di accesso alla procedura di composizione negoziata, ossia la ragionevole perseguibilità del risanamento. L'Esperto deve poter contare su un corredo informativo completo, affidabile e aggiornato e può richiedere, in qualsiasi momento, all'organo di controllo societario, al sindaco e al revisore legale (ove in carica), ogni documento utile all'esperimento di tale verifica. L’Esperto funge da garante della sicurezza delle trattative e dell'assenza di atteggiamenti dilatori o poco trasparenti: il suo coinvolgimento deve essere costante per tutta la durata della procedura. Questo è quanto chiarito dal Tribunale di Milano con l’ordinanza del 14 maggio 2022.
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